Coordinatore della sicurezza: tutto quello che devi sapere

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Coordinatore della Sicurezza sia in fase di progetto che in fase di esecuzione

Lo studio professionale è costituito da Architetti ed Ingegneri formati e qualificati per il ruolo di Coordinatore della Sicurezza sia in fase di progetto che in fase di esecuzione che hanno maturato una decennale esperienza nella sicurezza nei cantieri temporanei e mobili come elencato nel seguito:

  • ristrutturazioni di appartamenti e ville
  • manutenzione di stabili condominiali
  • costruzione di fabbricati resdienziali
  • allestimento di teatri all’interno del complesso di Cinecittà Studios
  • supporto in fase di esecuzione di centrali termoelettriche o di campi fotovoltaici

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coordinatore della sicurezza (a Roma e provincia)

Coordinatore della sicurezza: gli obblighi del committente

Il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (C.S.E.) è un tecnico incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, per il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

L’articolo 90, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori […]“.Art. 90, comma 3, del D.Lgs 81/08.

OBBLIGHI DEL C.S.E

Il C.S.E. ha l’obbligo di coordinare i lavori nel corso della fase realizzativa, con attività di coordinamento di vario genere che si possono suddividere in:

  • attività preliminari, cioè quelle che precedono la consegna dei lavori
  • attività di sistematico coordinamento e sopralluoghi di sicurezza
  • aggiornamento e integrazione del Piano di Sicurezza (PSC)
  • attività straordinarie, ovvero contestazioni scritte e/o segnalazioni al Committente
  • attività preliminari, cioè quelle che precedono la consegna dei lavori
  • verifica delle parti generali del PSC e verifica POS;
  • aggiornamento del Fascicolo Informativo.
Coordinatore della sicurezza

Supporto al Coordinamento della sicurezza per la realizzazione di fabbricati residenziali in Santa Maria delle Mole

coordinatore della sicurezza roma (condominio residenziale)

Coordinamento della sicurezza per la manutenzione ordinaria delle facciate del condominio in Roma

Le attività svolte dal coordinatore della sicurezza

Attività preliminari

Sono le attività del CSE temporalmente comprese tra l’aggiudicazione e la consegna dei lavori. Sono finalizzate all’illustrazione del PSC, procedure e ruoli, alla conoscenza reciproca con l’organizzazione dell’Appaltatore, alle procedure di verifica del POS.

Queste attività comprendono la riunione preliminare di coordinamento, nella quale si illustrano la struttura del PSC, le procedure di verifica, adeguamento ed integrazione del PSC, la struttura del POS, le procedure di ammissione in cantiere di subappaltatori, il ruolo e le responsabilità del CSE e dell’organigramma delle imprese.

Gli strumenti che potranno essere utilizzati durante la Riunione preliminare di coordinamento sono: presentazioni power point; copia del PSC completo di elaborati grafici.

Verifica POS dell’Appaltatore: entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore consegna al CSE il proprio POS, redatto secondo i contenuti minimi definiti all’ ALLEGATO XV e di quanto richiesto dal PSC. L’Appaltatore non può dare inizio alle lavorazioni senza che il CSE abbia espresso per iscritto parere di idoneità e conformità del POS presentato. Il parere può essere accompagnato da prescrizioni che ne condizionano l’effetto.

Attività periodiche

sono le attività che il Coordinatore deve eseguire periodicamente per assicurare l’osservanza di quanto disposto nel P.S.C. e possono comprendere:

Le riunioni di coordinamento della sicurezza

La riunione risponde agli obblighi previsti dall’art.5, comma 1, lettera c) del D.Lgs.528/99: deve quindi contribuire ad organizzare tra le imprese in cantiere coordinamento, cooperazione e informazione. Il verbale della riunione è sottoscritto da tutti i partecipanti.

Il Sopralluogo di sicurezza

Il sopralluogo risponde agli obblighi previsti dall’art.92, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08: ha lo scopo di verificare l’applicazione di quanto previsto dal PSC e lo svolgimento delle lavorazioni secondo la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Il CSE redige verbale del sopralluogo e lo invia al Responsabile della Sicurezza dell’Appaltatore. In caso di riscontro diretto di una situazione di rischio grave e imminente, il CSE sospende la lavorazione stessa e specifica i provvedimenti atti al ripristino delle condizioni di sicurezza. Tale atto è immediatamente verbalizzato dal CSE e firmato per accettazione dal Responsabile della Sicurezza dell’Appaltatore. Il lavoro potrà riprendere dopo la verifica da parte del CSE dell’avvenuta adozione dei provvedimenti richiesti.

La verifica delle parti generali del PSC è attuata mediante la compilazione di Schede Operative di Verifica, in forma di check list, preparate dal CSE sulla base del PSC, e consegnate al Responsabile della Sicurezza del cantiere.

Le schede sono redatte periodicamente e rappresentano una misura della situazione di applicazione del PSC, nelle parti di competenza del periodo considerato. Il periodo di compilazione è stabilito dal CSE in funzione della pianificazione dei lavori.

Le schede sono controfirmate dal CSE per verifica e sono custodite presso gli uffici del CSE in originale e in copia presso il cantiere.

Aggiornamento e integrazione PSC

L’aggiornamento e l’integrazione del PSC sono previsti in caso di:

  • lavorazioni previste nel PSC di progetto, ma con variazioni significative
  • lavorazioni non previste nel PSC di progetto
  • chiarimenti, correzioni, indicazioni di maggiore dettaglio rispetto al PSC di progetto
  • perizie di variante disposte dalla Direzione Lavori e dal Committente;
  • le azioni sul PSC devono corrispondere all’accoglimento delle nuove indicazioni nei POS delle imprese.

Attività straordinarie

Sono attività non ordinarie che forniscono al Coordinatore il potere di diffidare l’impresa dalla non osservanza delle disposizioni del P.S.C. e segnalare al Committente tali situazioni, con conseguente possibile allontanamento di Appaltatore o Subappaltatore.

Esse sono principalmente costituite dalla contestazione scritta all’Appaltatore (nel caso di inosservanza del contenuto del PSC il CSE contesta all’Appaltatore le infrazioni, chiedendo i necessari adeguamenti) e dalla segnalazione al Committente (nel caso in cui l’Appaltatore, dopo la contestazione scritta di infrazione, non attui quanto disposto dal CSE, si attiva la procedura di segnalazione al Committente secondo le disposizioni dell’art. 92, comma 1, lettera e, D.Lgs. 81/08.)

SANZIONI

In caso di MANCATA NOMINA DEL CSE, il Committente o Responsabile dei Lavori è punibile con l’arresto da 3 a 6 mesi o una ammenda da € 2.500 a € 6.400.

In caso di MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIHI DI CUI ALL’ART. 92, il C.S.E. è punibile con l’arresto da 3 a 6 mesi o una ammenda da € 1.000 a € 6.400.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il consulente incaricato del servizio esegue le seguenti attività:

  1. Riunione preliminare, in data da concordarsi e comunque antecedente l’inizio dei Lavori, con rappresentante dell’Impresa Appaltatrice, Responsabile dei Lavori, Direttore dei Lavori volta a confermare la presa visione del P.S.C. da parte dell’Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori che saranno individuati e a prendere in carico i P.O.S. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori individuati.
  1. Sopralluogo periodico in cantiere e una riunione periodica per il coordinamento della sicurezza, stesura e trasmissione dei relativi verbali.
  2. Verifica e approvazione P.O.S. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori individuati.
  3. Compilazione del Fascicolo Tecnico dell’Opera.

La periodicità dei sopralluoghi e delle riunioni di cantiere sono da definirsi caso per caso, in relazione alla complessità dell’opera.

NOTE AL SERVIZIO

La durata del servizio è pari alla durata dei lavori. La nomina del C.S.E. deve essere effettuata dal Committente dell’opera o dal Responsabile dei Lavori.

Alcuni link esterni

La progettazione della Sicurezza nel Cantiere (sito INAIL)

Testo unico sicurezza negli ambienti di lavoro

Gli Obblighi del Coordinatore