Ape – Attestato di Prestazione Energetica
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APE redatto da Architetto iscritto all’ordine, registrato alla Regione Lazio, valido 10 anni per abitazioni, locali commerciali, per vendita, locazione, atto notarile
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Ape attestato di prestazione energetica a Roma e provincia, quanto costa?
E’ grazie al certificato APE che il proprietario o l’interessato all’immobile può conoscere le caratteristiche energetiche tipiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o di una intera palazzina, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni approssimative di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile. La conoscenza di queste caratteristiche aiuta il cittadino a valutare l’immobile e a operare scelte più consapevoli sia in ambito ecologico che edile o di mero investimento.
Il nostro studio ti offre l’APE (Attestato di prestazione energetica) a un prezzo estremamente vantaggioso e in tempi rapidi. Richiedi subito un preventivo ed approfitta dell’occasione.
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Costi registrazione attestato alla Regione Lazio
La Regione Lazio ha comunicato che a far data dal 28 febbraio 2022 ore 10:30, in attuazione a quanto disciplinato dall’art. 16 comma 1 del regolamento regionale 4 novembre 2021, n. 20, come modificato dal regolamento regionale 20 dicembre 2021, n. 23, ai sensi del quale “ per la trasmissione dell’APE da parte dei soggetti iscritti nell’elenco regionale … al sistema APE Lazio, è dovuto il versamento di un onere di euro 15,00 per ciascun attestato, da pagare all’atto della trasmissione secondo le modalità previste dallo stesso sistema informatico”.
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Cosa è la prestazione energetica?
La prestazione energetica è la quantità di energia necessaria per soddisfare annualmente le esigenze legate a un uso standard dell’immobile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, negli edifici non residenziali, anche per l’illuminazione, gli ascensori e le scale mobili.
Da ottobre 2015 l’APE ha un formato standard su tutto il territorio nazionale. Le prime due pagine dell’APE contengono le informazioni essenziali per il cittadino.
Perché scegliere i nostri servizi
Gli attestati di prestazione energetica redatti dai nostri tecnici sono gli unici che garantiscono il rispetto delle normative vigenti in quanto:
- è garantito l'uso della nuova norma UNI/TS 11300-2:2019 (revisione Aprile 2019)
- è garantito l'invio alla Regione Lazio per il tramite del sistema informativo APELAZIO, l'unico riconosciuto
- è garantita la redazione dell'attestato da professionisti iscritti all'albo ed abilitati quali Architetti o Ingegneri
Anteprima APE entro 24 ore
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l'attestato è redatto da professionisti abilitati. Consegna attestato con validità di 10 anni.
Trasmissione dell'attestato alla Regione Lazio Attraverso il nuovo sistema informativo APE LAZIO, l'unico riconosciuto dalla Regione Lazio.
Sistema Informativo APE Lazio
La Regione Lazio, in collaborazione con ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile), presenta il Sistema Informativo APE Lazio, frutto della sottoscrizione di un Accordo che prevede un più ampio spettro di collaborazione incentrato sulla realizzazione di un piattaforma informatica e geo riferita dedicata alle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti termici ivi installati.
Si rende noto che a partire dal giorno 12 Aprile 2018 il Sistema Informativo APE Lazio sarà operativo nella sua configurazione a regime.
A partire dalla data su indicata, si conclude la fase sperimentale attivata con la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 8 – supplemento n. 1,dell’avviso Pubblico recante “Avvio della trasmissione, in formato digitale, degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) sul sistema Informativo APE Lazio”.
In questa fase a regime, vengono a cessare le attuali modalità di trasmissione degli APE inviate alla scrivente per mezzo di Posta Elettronica Certificata e pertanto, ai sensi e per gli effetti del punto 2 della DGR n. 824/2017, l’unica modalità di trasmissione degli APE riconosciuta dalla Regione Lazio è la procedura prevista dal Sistema Informativo APE Lazio.
3 modi veloci per richiedere l’APE:
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Quando serve l'APE Attestato di prestazione energetica?
Secondo la normativa vigente, in particolare nel D.M. 26/06/2015 (Linee guida nazionali per la certificazioneenergetica degli edifici), l’APE è obbligatorio dal 1° Luglio 2009 in caso di compravendita di immobili e dal 1° Luglio 2010 in caso di locazione.
Dal Gennaio 2012 negli annunci immobiliari vanno inseriti gli indici di prestazione energetica (valore in kwh/mq anno)
Con la Legge 90/2013 è stato ulteriormente chiarito quando è obbligatorio redigere l’Attestato
- Compravendita dell’immobile
- Donazione dell’immobile
- Affitto di edifici o singole unità immobiliari
- Annunci di vendita o di affitto dell’immobile
- Edifici di nuova costruzione (solo al termine dei lavori)
- Ristrutturazione (quando i lavori interessano più del 25% della superficie dell’intero edificio
- Edifici pubblici ed aperti al pubblico
- Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici
Chi redige l’APE Attestato di prestazione energetica? La figura del Certificatore Energetico
Per redigere L’Ape è necessario l’intervento di un certificatore energetico. La formazione, la supervisione e l’accreditamento dei professionisti viene gestita dalle Regioni con apposite leggi locali. Circa la metà delle Regioni italiane ancora non hanno adottato delle normative proprie, in questo caso la legge vigente è quella nazionale (DLgs. 192/05).
Dal 1 Ottobre 2015 la normativa promuove di redigere gli APE secondo organizzazione, controllo e metodi nazionali. Il certificatore energetico è solitamente un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti come l’architetto, l’ingegnere ed il geometra.
APE Attestato di Prestazione Energetica: cosa è
La Classe energetica dell'Immobile: da A a G
L'APE inserisce l'immobile in una classe di appartenenza detta classe energetica, che va dalla lettera A alla lettera G.
Più è bassa la lettera indicante la classe energetica associata all’immobile, migliore sarà la prestazione che esso offre.
Ad esempio? Un immobile in "classe C" ha una prestazione energetica migliore di un immobile in "classe F".
Quando serve l'APE Attestato di Prestazione Energetica?
Nel caso si debba vendere la propria abitazione o stipulare un nuovo contratto di affitto ma anche solo per pubblicare un annuncio per vendere o affittare il proprio immobile. L’APE è obbligatorio anche nel caso di richiesta di detrazioni fiscali legate alle riqualificazioni energetiche degli immobili (isolamento, sostituzione, impianti, sostituzione infissi, ecc…).
Come posso ottenere l’APE?
Bastano 2 minuti, contattaci al numero +39 331 9869613 o scrivi il tuo nome cognome e telefono a info@apesemplice.it, sarai subito ricontattato per le informazioni necessarie per il sopralluogo.
La tua richiesta verrà affidata ad un nostro tecnico qualificato (ingegnere o architetto), abilitato presso l’albo regionale dei certificatori energetici della Regione Lazio il quale procederà all’elaborazione ed alla redazione dell’attestato di prestazione energetica.
Per approfondire scarica anche la "Guida per la fruizione del Sistema Informatico della Regione Lazio per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici “APE Lazio”
Aspettaci comodamente a casa: effettueremo il sopralluogo e la consegna dell'originale dell'attestato di prestazione energetica
Quanto costa ottenere l'APE Attestato di Prestazione Energetica?
Con noi l'attestato di prestazione energetica Ape nella zona di Roma e in tutto il Lazio costa 69,00€ + IVA
Cosa serve per redigere l'attestato:
- identificativi catastali dell’immobile
- generalità ed indirizzo di residenza del proprietario dell’immobile
- libretto di impianto della caldaia se riscaldamento autonomo, libretto di centrale se centralizzato, con ultimo rapporto di controllo dei fumi (non obbligatori ma opportuni per la validità di 10 anni)
- Eventuali altri documenti utili, quali schede tecniche degli infissi, modelli dei climatizzatori e simili
APE Attestato di Prestazione Energetica: le sanzioni
Riferimento normativo: Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , sostituito da Legge 90/2013 (entrata in vigore il 4 Agosto 2013)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00133) (GU Serie Generale n.181 del 03-08-2013)
Art. 15. Sanzioni
1. L‘ attestato di prestazione energetica APE (ex certificati energetici), il rapporto di controllo tecnico, la relazione tecnica, l’asseverazione di conformità e l’attestato di qualificazione energetica, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all’articolo 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all’articolo 76, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.
3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L’ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
5. Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
6. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L’ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Elenco delle Violazioni
7. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
8. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari (ex certificato energetico) nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
9. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari (ex certificati energetici) nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.
10. In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.